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“Decreto Euro” Dematerializzazione delle Azioni e Obbligazioni quotate alla Borsa Italiana. (Decreto Legge 24 giugno 1998 n. 213

  • 20 Ottobre 2022
  • Posted by: Scripo Srl
  • Categoria: Scripofilia
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Con questo Decreto Legge gli strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli. Da quella data i passaggi di proprietà dei titoli avvengono attraverso scritture contabili. Le azioni e obbligazioni da quando non vengono più stampate sono diventati dei veri cimeli storici e hanno dato il via al collezionismo chiamato “Scripofilia”. Molti collezionisti sono specializzati nella raccolta per settori merceologici (Auto, Miniere, Energia, Banche, etc) e molti collezionano questi documenti come investimento alternativo, da qui il nome dello slogan “Investire nella Storia”.

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213 

Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1998 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 11/11/2015)

(GU n.157 del 08-07-1998 – Suppl. Ordinario n. 116)

Testo in vigore dal: 9-7-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n.127; 
    Visto  il  testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, approvato  con  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 aprile 1998; 
   Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
    Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE); 
    Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97  del  17  giugno  1997  e  n.
974/98 del 3 maggio 1998; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1998; 
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la
funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia; 
                                EMANA 
    il seguente decreto legislativo: 
                             Articolo 1 
                            (Definizioni) 
    1. Nel presente decreto si intendono per: 
    a) "Stati membri partecipanti": i paesi che  adottano  la  moneta
unica conformemente al Trattato; 
    b)   "strumenti   giuridici":   disposizioni   normative,    atti
amministrativi,  decisioni  giudiziarie,  contratti,  atti  giuridici
unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote  e  dalle
monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia  giuridica,  di
cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997; 
    c) "tasso di conversione": il tasso  di  cambio  irrevocabilmente
fissato tra  l'euro  e  la  moneta  nazionale  di  uno  Stato  membro
partecipante e tra l'euro e l'ecu; 
    d) "valute aderenti": le  monete  nazionali  degli  Stati  membri
partecipanti, nonche' l'ecu; 
    e) "lira": la lira italiana; 
    f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunita' Europea,  e
successive modifiche e integrazioni; 
    g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra  il  1
gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001; 
    h) "Tesoro": il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
    i) "ridenominazione": la  modifica  dell'unita'  nella  quale  e'
espresso l'importo di un debito  in  essere  da  un'unita'  monetaria
nazionale all'unita' euro; 
    j) "titoli di Stato": tutti  i  titoli,  a  breve  e  medio-lungo
termine, emessi dal tesoro, nonche' i prestiti emessi dalle  Ferrovie
dello  Stato  e  riconosciuti  come  debiti  dello  Stato  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    k) "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1,  lettera
b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
    l) "societa' finanziaria": la societa' indicata nell'articolo 59,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
che redige il bilancio ai sensi del decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 87; 
    m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui  all'articolo  1
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; 
    n) "documenti contabili  obbligatori  a  rilevanza  esterna":  il
bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e
rendiconti  annuali  e  infra-annuali,  periodici   e   straordinari,
destinati al pubblico; 
    o) "moneta di conto": la moneta, lira  o  euro,  che  risulta  in
prevalenza  utilizzata,  a  partire  da  un  dato  momento,  per   la
rilevazione delle operazioni di gestione; 
    p) "elementi monetari": le disponibilita' di denaro, le attivita'
e passivita' iscritte in bilancio e le restanti operazioni  in  corso
(dette anche "fuori bilancio")  che  comportano  o  comporteranno  il
diritto a incassare o l'obbligo a pagare a  date  future  importi  di
denaro determinati o determinabili; 
    q) "attivita',  passivita'  e  operazioni  fuori  bilancio":  gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonche'  le  garanzie
rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti  di
compravendita non ancora regolati e i contratti derivati; 
    r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i
fondi comuni di  investimento  aperti  e  chiusi  e  le  societa'  di
investimento a capitale variabile; 
    s)  "societa'  di  gestione  accentrata":  societa'   avente   le
caratteristiche di cui all'articolo 80  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
    t) "societa' quotata": societa'  emittente  strumenti  finanziari
negoziati sui mercati regolamentati italiani; 
    u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di  cui  al  decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n.  124  e  successive  modifiche   e
integrazioni. 
    

                                  AVVERTENZA:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
          NOTE ALLE PREMESSE 
              - L'art. 76 della Costituzione prevede che  l'esercizio
          della funzione legislativa puo' essere delegato al  Governo
          con determinazione di principi e criteri direttivi solo per
          un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 17 dicembre 1997, n. 433,  reca  "Delega  al
          Governo per l'introduzione dell'EURO". 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi". 
              - La legge 15  marzo  1997,  n.  59,  reca  "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". 
              - Il titolo della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e'
          "Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
          amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e   di
          controllo". 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  reca
          "Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
              - I Regolamenti (CE) n. 1103/97 del  Consiglio  del  17
          giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del  3  maggio  1998,
          sono relativi  a  talune  disposizioni  per  l'introduzione
          dell'EURO. 
          NOTE ALL'ARTICOLO 1 
              - Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio  del  17
          giugno  1997,  e'  relativo  a  talune   disposizioni   per
          l'introduzione dell'EURO. 
              - Il testo  dell'art.  2,  comma  12,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica", viene, di seguito, riportato: 
              "12. I mutui e i prestiti delle  Ferrovie  dello  Stato
          S.p.a.,  in  essere  alla  data  della  trasformazione   in
          societa'  per  azioni,  nonche'  quelli  contratti   e   da
          contrarre, anche successivamente alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sulla base ed entro  i  limiti
          autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono
          l'onere di ammortamento a totale carico dello  Stato,  sono
          da intendersi a tutti gli effetti debito dello  Stato.  Con
          decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita'
          per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui 
          da contrarre." 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1,  lett.  b),
          del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385,  recante
          "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": 
              "1. Nel presente decreto legislativo l'espressione 
              a) omissis) 
              b) "banca,, indica l'impresa autorizzata  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria;". 
              - Il testo dell'art. 59, comma 1, lett. b), del  citato
          decreto legislativo n. 385/1993, e' il seguente: 
              "1. Ai fini del presente capo: 
              a) omissis) 
              b) per "societa' finanziarie" si intendono le  societa'
          che esercitano, in via esclusiva o prevalente:  l'attivita'
          di assunzione di partecipazioni aventi  le  caratteristiche
          indicate dalla Banca d'Italia in conformita' delle delibere
          del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'art.  1,
          comma 2, lettera f), numeri da  2  a  12;  altre  attivita'
          finanziarie previste ai sensi del numero 15 della  medesima
          lettera;". 
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  87,  reca
          "Attuazione della  direttiva  n.  86/635/CEE,  relativa  ai
          conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e  degli
          altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE,
          relativa  agli  obblighi  in  materia  di  pubblicita'  dei
          documenti contabili  delle  succursali,  stabilite  in  uno
          Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con
          sede sociale fuori di tale Stato membro". 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  26
          maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva  91/674/CEE
          in materia di conti annuali e consolidati delle imprese  di
          assicurazione), e' il seguente: 
              "1. (Ambito di  applicazione)  -  Le  disposizioni  del
          presente decreto si  applicano  alle  imprese  aventi  sede
          legale  nel  territorio  della  Repubblica  autorizzate  ad
          esercitare: 
              a) le assicurazioni e le operazioni nei  rami  indicati
          nel punto A)  della  tabella  di  cui  all'allegato  I  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; 
              b) le assicurazioni nei  rami  indicati  nel  punto  A)
          dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; 
              c) la riassicurazione. 
              2. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano
          inoltre alle sedi secondarie: 
              a) di imprese aventi sede legale  in  uno  stato  terzo
          rispetto all'Unione Europea autorizzate ad  esercitare  nel
          territorio della Repubblica le assicurazioni  di  cui  alle
          lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c)
          del comma 1 del presente articolo; 
              b) di imprese aventi sede legale in  uno  stato  membro
          dell'Unione   Europea   autorizzate   ad   esercitare   nel
          territorio della Repubblica la sola riassicurazione. 
              3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma  2,
          lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
          174, e dagli articoli 4, comma 2, lettere a), b), e), f), e
          6, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175."
          Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 80 del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante  "Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52": 
              "80. Attivita'  di  gestione  accentrata  di  strumenti
          finanziari. - 1.  L'attivita'  di  gestione  accentrata  di
          strumenti  finanziari  ha  carattere  di  impresa   ed   e'
          esercitata nella forma di societa' per azioni, anche  senza
          fine di lucro. 
              2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
          esclusivo  la  prestazione   del   servizio   di   gestione
          accentrata di strumenti  finanziari,  ivi  compresi  quelli
          dematerializzati   in   attuazione   di   quanto   disposto
          dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse
          possono svolgere attivita' connesse e strumentali. 
              3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina
          con regolamento il capitale  minimo  della  societa'  e  le
          attivita' connesse e strumentali. 
              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sentite la Banca  d'Italia  e  la
          CONSOB,  determina   con   regolamento   i   requisiti   di
          onorabilita' e professionalita' dei soggetti  che  svolgono
          funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  nella
          societa'. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 
              5. Il regolamento previsto dal comma  4  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con regolamento adottato  sentite
          la CONSOB e la Banca d'Italia,  determina  i  requisiti  di
          onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando  la
          soglia partecipativa a tal fine rilevante. 
              7.  Gli  acquisti  e  le  cessioni  di   partecipazioni
          rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati  direttamente  o
          indirettamente,  anche   per   il   tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona, devono essere comunicati  entri  ventiquattro  ore
          dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia  e
          alla societa' di gestione  unitamente  alla  documentazione
          attestante  il  possesso  da  parte  degli  acquirenti  dei
          requisiti determinati ai sensi del comma 6. 
              8.  In  assenza  dei  requisiti  o  in  mancanza  della
          comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
          inerente alle azioni eccedenti  la  soglia  determinata  ai
          sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto,  si
          applica l'articolo 14, commi 5 e 6. 
              9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
          la  societa'  all'esercizio  dell'attivita'   di   gestione
          accentrata di  strumenti  finanziari  quando  sussistono  i
          requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il  sistema  di
          gestione accentrata sia conforme  al  regolamento  previsto
          dall'articolo 81, comma 1. 
              10. Alle societa' di gestione accentrata  di  applicano
          le disposizioni  della  parte  IV,  titolo  III,  capo  II,
          sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165". 
              - Il titolo del decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.
          124, e' il seguente: "Disciplina delle forme pensionistiche
          complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera 
          v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421." 

 Articolo 2
                    (Parametri di indicizzazione)
    1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di
cinque  anni  la  Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la
cui  misura  sostituisce  quella  della cessata ragione normale dello
sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge
7  febbraio  1992,  n.  82,  al fine dell'applicazione agli strumenti
giuridici  che  vi  facciano  rinvio  quale parametro di riferimento.
Detto  tasso  e'  inizialmente  determinato  nella misura dell'ultimo
tasso  di  sconto  e successivamente modificato dal Governatore della
Banca  d'Italia,  con  proprio  provvedimento  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana, tenendo conto delle
variazioni  riguardanti  lo  strumento monetario adottato dalla Banca
Centrale  Europea che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile
al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di
variazioni e tipo di effetto.
    2.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  i  parametri
finanziari  di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione
dell'euro   si   considerano  automaticamente  sostituiti  dai  nuovi
parametri  finanziari  che  il  mercato nel quale i parametri cessati
venivano  rilevati  adotta  in  loro  sostituzione.  Il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sentita la
Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.
    3.  Nel  caso  dei  parametri a sostituzione non automatica si fa
ricorso,  in  mancanza  di  una  diversa  previsione  contenuta negli
strumenti  giuridici  o di accordo sulla determinazione dei parametri
sostitutivi,  ad  un  arbitratore  unico  o  ad  un  collegio  di tre
arbitratori   se   il  valore  dello  strumento  giuridico  supera  i
cinquecento milioni.
    4.  Gli  arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o,
in  caso  di  disaccordo,  sono  designati,  su  istanza di chi vi ha
interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto e'
stato concluso.
    5.   Gli   arbitratori,   entro   45   giorni   dall'accettazione
dell'incarico,  prorogabili  per  un  massimo  di  altri  45  giorni,
determinano  il  parametro  sostitutivo  assicurandone  l'equivalenza
economico-finanziaria  rispetto  al  parametro  cessato.  Il compenso
degli   arbitratori   e'   a  carico  delle  parti.  Per  quanto  non
diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile.
          NOTE ALL'ARTICOLO 2
              - L'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82,  recante
          "Modificazioni  alle  procedure  stabilite  dal testo unico
          sugli  istituti  di  emissione  e  sulla  circolazione  dei
          biglietti  di  banca, approvato con regio decreto 28 aprile
          1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso  ufficiale
          di  sconto  e  dell'interesse  sulle  anticipazioni", cosi'
          recita:
              "1. Le variazioni alla ragione normale dello  sconto  e
          alla  misura  dell'interesse  sulle  anticipazioni in conto
          corrente e a scadenza fissa presso la Banca  d'Italia  sono
          disposte,  in  relazione  alle  esigenze di controllo della
          liquidita'   del   mercato,  dal  Governatore  della  Banca
          d'Italia con proprio provvedimento,  da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.1349  del  codice
          civile:
              "1349.  Determinazione  dell'oggetto.  -   1.   Se   la
          determinazione  della  prestazione  dedotta in contratto e'
          deferita a un terzo e non  risulta  che  le  parti  vollero
          rimettersi  al  suo  mero arbitrio, il terzo deve procedere
          con equo apprezzamento.  Se  manca  la  determinazione  del
          terzo  o  se  questa e' manifestamente iniqua o erronea, la
          determinazione e' fatta dal giudice.
              2. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo
          non si puo' impugnare se non provando la sua mala fede.  Se
          manca  la  determinazione  del  terzo  e  le  parti  non si
          accordano per sostituirlo, il contratto e' nullo.
              3. Nel determinare la prestazione il terzo  deve  tener
          conto  anche  delle  condizioni generali della produzione a
          cui il contratto eventualmente abbia riferimento."

 Articolo 3
                         (Calcoli intermedi)
    1.  Quando  un  importo  in lire contenuto in strumenti giuridici
diversi   dalle   norme  vigenti  non  costituisce  autonomo  importo
monetario  da  contabilizzare  o  da pagare ed occorre convertirlo in
euro,  l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con
almeno:
    a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi
in unita' di lire;
    b)   quattro  cifre  decimali  per  gli  importi  originariamente
espressi in decine di lire;
    c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
centinaia di lire;
    d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
migliaia  di  lire,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4.4  del
Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.
    2.  Quando  un  importo  in euro non costituisce autonomo importo
monetario da contabilizzare o da pagare e' possibile trattarlo, anche
elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi
indicati  al  comma  1  il numero di cifre decimali non puo' comunque
essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d).
          NOTA ALL'ARTICOLO 3
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4.4  del citato
          Regolamento (CE) n. 1103/97 del  Consiglio  del  17  giugno
          1997:
              "4.  Gli  importi  monetari  da convertire da un'unita'
          monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in
          un importo monetario espresso in unita'  euro,  arrotondato
          almeno  fino  alla  terza cifra decimale, importo che viene
          successivamente  convertito  nell'altra  unita'   monetaria
          nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi
          di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati."

Articolo 4
            (Importi in lire contenuti in norme vigenti)
    1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1999, quando un importo in lire
contenuto  in  (( norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono
tariffe,  prezzi  amministrati  o comunque imposti )) non costituisce
autonomo  importo  monetario  da  pagare  o contabilizzare ed occorre
convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:
    a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi
in unita' di lire;
    b)   quattro  cifre  decimali  per  gli  importi  originariamente
espressi in decine di lire;
    c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
centinaia di lire;
    d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
migliaia di lire.
    2. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
    a) l'articolo 2327 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    "La  societa'  per  azioni  deve  costituirsi con un capitale non
inferiore a centomila euro.
    Il   valore   nominale  delle  azioni  delle  societa'  di  nuova
costituzione e' di un euro o suoi multipli.";
    b)  i  commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice
civile  sono  sostituiti  dai seguenti: "La societa' deve costituirsi
con un capitale non inferiore a diecimila euro.
    Le  quote  di  conferimento  dei  soci  possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
    Se  la  quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di un euro.";
    c)  i  commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile
sono  sostituiti  dai  seguenti:  "Nelle  societa' cooperative nessun
socio  puo' avere una quota superiore a cinquantamila euro, ne' tante
azioni il cui valore nominale superi tale somma.
    Il  valore  nominale  di  ciascuna quota o azione non puo' essere
inferiore  a  venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione
non puo' essere superiore a cinquecento euro.";
    d)  il  comma  2  dell'articolo  29  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
    "2.  Il  valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a
due euro.";
    e)  il  comma  4  dell'articolo  33  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
    "4.  Il  valore  nominale  di  ciascuna  azione  non  puo' essere
inferiore a venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro.";
    f)  il  comma  4  dell'articolo  34  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
    "4.  Nessun  socio  puo'  possedere azioni il cui valore nominale
complessivo superi cinquantamila euro.";
    g)  il  comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia
delle  societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a
cinque milioni di euro";
    h)  il  comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, e' sostituito dal seguente:
    "1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia
    delle   societa'   di  mutua  assicurazione  non  possono  essere
    inferiori a:
a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del
punto A) della tabella allegata;
    b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni  dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16
e 18 del punto A) della suddetta tabella;
    c)  unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni  dei  rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della
suddetta tabella.".
  ((  h-bis)  il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio
persona   fisica   puo'   possedere,   stabilito   dal   primo  comma
dell'articolo  24  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  14  dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con
legge  2  aprile  1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo
elevato  dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n.
72,   e'   determinato  in  cinquantamila  euro.  Per  i  soci  delle
cooperative   di   manipolazioni,   trasformazione,  conservazione  e
commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e
lavoro, tale limite e' fissato in settantamila euro";
  h-ter)   l'articolo  2485  del  codice  civile  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Ogni  socio  ha  diritto  ad  almeno un voto nell'assemblea. Se la
quota  e' multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni
euro".))
    3. Il comma 2 si applica fin dal 1 gennaio 1999 alle societa' che
si costituiscono con capitale espresso in euro.
    4.  A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo
2435 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    "Il  bilancio  pubblicato in lire puo' essere pubblicato anche in
euro  al  tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002
il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile e' abrogato.
    ((5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere
sono  rilevate  per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure
stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
  5-bis.  La  Banca  d'Italia  puo'  rilevare  per  ciascuna giornata
lavorativa  le  quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui
quotazioni  sono  rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalita'
eventualmente  stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche
centrali.
  5-ter.  La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate
ai  sensi  dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  che  ne  cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5-quater.  Le  quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei
commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui
le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.
  5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni
altra    disposizione   incompatibile   con   il   presente   decreto
legislativo.))

 Articolo 5
            (Ridenominazione dei titoli di Stato in lire)
    1.  Il 1 gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato
denominati in lire, emessi a norma del diritto italiano e negoziabili
sui mercati regolamentati.
    2.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  puo'  rideterminare con proprio decreto le caratteristiche
tecniche  dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT) da emettere per
il  rimborso  dei  crediti  di  imposta,  in  coerenza  con  la  loro
denominazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 1999.

                             Articolo 6
    (Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella
                  valuta di uno Stato partecipante)
    1.  Il Tesoro puo' ridenominare i propri prestiti internazionali,
emessi  a  norma  del diritto italiano, denominati nelle altre valute
aderenti,  qualora  gli  Stati  emittenti  le valute medesime abbiano
ridenominato  in  euro il loro debito pubblico, gia' denominato nella
rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

 Articolo 7
                   (Modalita' di ridenominazione)
    1.  La  ridenominazione  dei  titoli  di  cui agli articoli 5 e 6
avviene  calcolando,  in  base ai rispettivi tassi di conversione, il
valore  in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando
il  risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o
per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro,
per il numero di tagli minimi di cui e' composto il prestito.
    2.  Per  i  titoli emessi dal tesoro sul mercato interno, ai fini
della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo di prestito si
intende  l'ammontare minimo acquisibile in sottoscrizione tramite gli
operatori abilitati a partecipare alle aste di collocamento.
    3.  Con  riferimento  ai  titoli  emessi e assegnati a fronte del
rimborso  dei  crediti  d'imposta il taglio minimo e' quello previsto
dal relativo decreto di emissione.
    4.  Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti
come  debiti  dello  Stato  ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  per taglio minimo si intende il
taglio  piu'  basso  in  cui  e'  frazionato ciascun prestito secondo
quanto indicato nel prospetto di emissione.
    5.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   disciplina   con   decreto   gli  aspetti  connessi  alla
ridenominazione  in  euro  degli strumenti finanziari originati dalla
negoziazione  separata  di  cedole  e  quote di capitale di titoli di
Stato (operazioni di stripping sui titoli di Stato).
    5.   I   prestiti   ridenominati  sono  costituiti  da  strumenti
finanziari  di taglio e valore nominale unitario pari ad un centesimo
di euro.
          NOTA ALL'ARTICOLO 7
              -  Per  quanto concerne il testo dell'art. 2, comma 12,
          della citata legge n. 662/1996, si veda in nota all'art. 1.

Articolo 8
    (Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati)
1. Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al
servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in
contanti   sono  effettuati  al  controvalore  in  lire  dell'importo
calcolato in euro.
    2.  Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto,
gli  importi  in  lire riportati sul mantello e sul foglio cedole dei
titoli  di Stato circolanti in forma cartacea si intendono convertiti
in euro dal 1 gennaio 1999.
    3.  Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati
in  euro  viene  effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o
variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di
ciascun  prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto,
comprensivo  di  tutte le cifre decimali significative, per il numero
di  volte  in  cui  detto  valore  nominale unitario e' contenuto nel
valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.
    4.  Il  Ministro del tesoro determina con decreto gli adattamenti
delle  cifre  decimali  da considerare per il calcolo degli interessi
dei  titoli  di  Stato,  al  lordo e al netto delle relative imposte,
nonche'  ogni altro aspetto tecnico che si renda opportuno adeguare a
seguito della ridenominazione dei prestiti.
    5.  Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita' di
vendere  o  acquistare  quantitativi  di titoli ridenominati in euro,
necessari  a conseguire il lotto minimo di negoziazione dei titoli di
Stato,  o  multipli  dello stesso, fissato dalle societa' di gestione
dei  mercati,  senza  applicare  oneri  aggiuntivi oltre alle normali
commissioni  di  negoziazione.  Il  prezzo  di  acquisto o di vendita
praticato  per  tali  operazioni  e'  quello  registrato  sui mercati
regolamentati  nel  giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non
si  registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di
cui  al  presente  comma,  si  fa  riferimento  all'ultima quotazione
ufficiale disponibile.

Articolo 9
         (Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile)
    1. La conversione in euro del debito pubblico non negoziabile sui
mercati regolamentati sara' effettuata il 1 gennaio 2002.
    2.  A  partire  dal  1  gennaio  1999  sono  emessi Buoni Postali
Fruttiferi  e  libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino
ad esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono
essere   acquistati   presso  gli  sportelli  postali  Buoni  Postali
Fruttiferi in lire.

Articolo 10
           (Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi
                   da enti pubblici territoriali)
    1.  Durante  il  periodo  transitorio,  le  regioni  che  abbiano
effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli
35  e  37  della  legge  23  dicembre  1994, n. 724 hanno facolta' di
ridenominare  in  euro  i  relativi  prestiti  nei  termini  e con le
modalita'  prescritti  per gli strumenti finanziari privati, previsti
negli articoli 12 e 13 del presente decreto.
    Per  quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari
emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37
della  predetta  legge  n.  724 del 1994, il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione  economica  puo'  apportare  le
necessarie  modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il
Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da
parte  degli  enti  locali,  tenuto conto dell'esigenza di tutelare i
sottoscrittori  e  rispettare il piano di ammortamento deliberato per
ciascun prestito.
          NOTE ALL'ARTICOLO 10
              -  Il testo degli artt. 35 e 37 della legge 23 dicembre
          1994, n. 724, recante "Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica", e', rispettivamente, il seguente:
              "35.  Emissione  di  titoli  obbligazionari da parte di
          enti territoriali. - 1. Le province, i comuni e  le  unioni
          di  comuni,  le citta' metropolitane e i comuni di cui agli
          articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
          le   comunita'   montane,   i   consorzi  tra  enti  locali
          territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di
          prestiti   obbligazionari   destinati   esclusivamente   al
          finanziamento  degli  investimenti.  Per  le  regioni resta
          ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della  legge  16
          maggio  1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della
          legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di  emettere
          prestiti  obbligazionari  per  finanziare  spese  di  parte
          corrente.  Le unioni di comuni, le comunita'  montane  e  i
          consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali
          territoriali,   che   ne   fanno   parte,  l'autorizzazione
          all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione
          si intende negata qualora non  sia  espressamente  concessa
          entro  novanta  giorni  dalla  richiesta.  Si  applicano le
          disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.   Il  costo  del  monitoraggio  previsto  nel
          predetto  articolo  46  sara'  a  totale  carico  dell'ente
          emittente.
              2.   L'emissione   dei   prestiti   obbligazionari   e'
          subordinata alle  seguenti  condizioni:  a)  che  gli  enti
          locali  territoriali,  anche  nel caso in cui partecipino a
          consorzi o unioni di comuni, non si trovino  in  situazione
          di  dissesto  o  in  situazioni strutturalmente deficitarie
          come definite dall'articolo 45 del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504;
              b)  che  le regioni non abbiano proceduto al ripiano di
          disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20  del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
              3. Nessun prestito puo' comunque essere emesso  se  dal
          conto   consuntivo   del  penultimo  esercizio  risulti  un
          disavanzo di amministrazione e se non sia stato  deliberato
          il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista
          l'emissione  del prestito. Il prestito obbligazionario deve
          essere finalizzato  ad  investimenti  e  deve  essere  pari
          all'ammontare  del  valore  del progetto esecutivo a cui fa
          riferimento. Gli investimenti, ai quali e'  finalizzato  il
          prestito   obbligazionario,   devono  avere  un  valore  di
          mercato, attuale o prospettico, almeno  pari  all'ammontare
          del  prestito.  Gli  interessi  sui prestiti obbligazionari
          emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti  gli
          effetti  alla  determinazione  del  limite di indebitamento
          stabilito  dalla  normativa  vigente  per   le   rispettive
          tipologie di enti emittenti.
              4.  La  durata  del  prestito  obbligazionario non puo'
          essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti  emessi
          da  un'unione  di  comuni  o  da  consorzi  tra enti locali
          territoriali,  la  data  di  estinzione  non  puo'   essere
          successiva  a  quella  in  cui  e' previsto lo scioglimento
          dell'unione  o  del  consorzio.  Qualora  si  proceda  alla
          fusione  dei  comuni  prima  della  scadenza del termine di
          dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della  legge  8
          giugno  1990,  n.  142, il complesso dei rapporti giuridici
          derivanti dall'emissione  del  prestito  e'  trasferito  al
          nuovo ente.
              5.  Le  obbligazioni potranno essere convertibili o con
          warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali.
              6. Il prestito obbligazionario  verra'  collocato  alla
          pari  e  gli  interessi  potranno  essere  corrisposti, con
          cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso  o  a
          tasso  variabile.  Il  rendimento  effettivo  al  lordo  di
          imposta per i sottoscrittori del prestito non dovra' essere
          superiore, al momento della emissione, al rendimento  lordo
          dei  titoli  di  Stato  di  pari  durata  emessi  nel  mese
          precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo  non
          vi   fossero   state   emissioni   della  specie  si  fara'
          riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul
          mercato  con  vita  residua  piu'  vicina  a  quella  delle
          obbligazioni  da  emettere maggiorato di un punto. I titoli
          obbligazionari sono emessi al portatore,  sono  stanziabili
          in  anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere
          ricevuti in pegno  per  anticipazioni  da  tutti  gli  enti
          creditizi.  Gli  enti emittenti devono operare una ritenuta
          del 12,50 per cento a titolo di  imposta  sugli  interessi,
          premi  od  altri  frutti  corrisposti ai possessori persone
          fisiche  e  a  titolo  di anticipo d'imposta per i soggetti
          tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane
          di competenza degli enti emittenti che  dovranno  iscrivere
          la  somma  in apposito capitolo di bilancio al netto di una
          percentuale dello 0,1 per cento - una  tantum  -  calcolato
          sul  valore  del  prestito  obbligazionario,  da attribuire
          all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo  alle
          spese relative ad atti autorizzativi.
              7.  La delibera dell'ente emittente di approvazione del
          prestito  deve  indicare  l'investimento   da   realizzare,
          l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso
          e  deve essere corredata del relativo piano di ammortamento
          finanziario.  Il  rimborso  anticipato  del  prestito,  ove
          previsto,  puo'  essere effettuato esclusivamente con fondi
          provenienti  dalla  dismissione  di  cespiti   patrimoniali
          disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento
          del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla
          normativa   nazionale  o  comunitaria,  ferme  restando  le
          disposizioni  che  ne  disciplinano   l'attivita'.   L'ente
          emittente  provvede  ad  erogare  il  ricavato del prestito
          obbligazionario con le modalita'  di  cui  all'articolo  19
          della  legge  3  gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente
          emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli
          enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento  delle
          cedole,  al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso
          del capitale secondo il piano di ammortamento  predisposto.
          L'ente  o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei
          titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
              8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso il
          rilancio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo
          3 della legge 21 dicembre 1978, n.  843.  Il  rimborso  del
          prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione
          in  bilancio  con  impegno  della regione a dare mandato al
          tesoriere ad accantonare le somme  necessarie.  E'  vietata
          ogni  forma  di  garanzia  a carico dello Stato; e' vietata
          altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per  prestiti
          emessi da enti locali.
              9.  Alle  emissioni  obbligazionarie  si  applicano, in
          quanto  compatibili,  le  norme  relative   alla   gestione
          cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro
          del  25  luglio  1985.  Le  emissioni  obbligazionarie sono
          sottoposte al benestare preventivo  della  Banca  d'Italia,
          che  deve  essere  espresso  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta,  nei  limiti  fissati  dalla  stessa  ai   sensi
          dell'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
          n.  385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui
          mercati regolamentati ai sensi della  normativa  vigente  e
          possono    essere    riacquistati    dall'ente    emittente
          esclusivamente  con  mezzi  provenienti  da   economie   di
          bilancio.
              10.  Con  apposito  regolamento  da emanare entro il 30
          giugno  1995,  il  Ministro   del   tesoro   determina   le
          caratteristiche   dei   titoli  obbligazionari,  nonche'  i
          criteri e le procedure che gli enti emittenti  sono  tenuti
          ad  osservare  per  la  raccolta  del  risparmio; definisce
          l'ammontare delle commissioni di collocamento che  dovranno
          percepire  gli intermediari autorizzati; definisce altresi'
          i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal  fine
          possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni
          delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504."
              "31:  Indebitamento  degli enti locali dissestati. - 1.
          In deroga a quanto stabilito  dall'articolo  35,  comma  2,
          lettera  a), gli enti locali territoriali possono procedere
          all'emissione di prestiti obbligazionari purche':
              a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione  nei
          conti   consuntivi   relativi  all'ultimo  e  al  penultimo
          esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
              b)  abbiano   interamente   ripianato   gli   eventuali
          disavanzi  di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo
          di aziende municipalizzate,  provincializzate  e  speciali,
          nonche  gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a
          carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi  da
          assumere  a  riferimento  sono  quelli risultanti dai conti
          consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo  e  al
          penultimo  esercizio  precedente  quello dell'emissione del
          prestito.
              2. Per  quanto  non  stabilito  dal  presente  articolo
          relativamente  ai  prestiti  obbligazionari si applicano le
          disposizioni recate dall'articolo 35.
              3. Per gli enti locali dissestati che si trovino  nelle
          condizioni   stabilite   nel   comma  1  cessano  i  limiti
          all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9,
          del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
              4.  I  conti  consuntivi  da assumere a riferimento per
          l'applicazione del presente articolo non  possono  in  ogni
          caso  interessare  gli  esercizi  precedenti  quello per il
          quale   e'   stata   approvata   l'ipotesi   di    bilancio
          riequilibrato."
              -  Il decreto del Ministro del Tesoro 5 luglio 1996, n.
          420,  contenente  il  Regolamento   di   disciplina   delle
          emissioni  di  titoli  obbligazionari  da  parte degli enti
          locali, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13  agosto
          1996, n. 189.

 Articolo 11
        (Ridenominazione degli strumenti finanziari privati)
    1.  Durante  il  periodo transitorio, gli emittenti privati hanno
facolta'   di   ridenominare   unilateralmente   i  propri  strumenti
finanziari  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettere b) e d) del
decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi
e con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
          NOTA ALL'ARTICOLO 11
              -  Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma
          2, lettere b)  e  d)  del  citato  decreto  legislativo  n.
          58/1998,  sono  le  obbligazioni,  i  titoli di Stato e gli
          altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali
          e i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.


Articolo 12
  (Modalita' di ridenominazione degli strumenti finanziari privati)
    1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi
a  norma  del  diritto  italiano, caratterizzati da taglio minimo non
inferiore   a   un  milione  di  lire,  dalla  fungibilita'  e  dalla
possibilita' di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le
regole  di  ridenominazione  di  cui  all'articolo 7, comma 1, che si
applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.
    2.  La  ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 e'
effettuata   secondo   i   tempi  e  i  modi  indicati  nell'apposito
regolamento  da  emanarsi  da  parte  della  Consob, sentita la Banca
d'Italia.

Articolo 13
   (Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati
               nella valuta di uno Stato partecipante)
    1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto
italiano,  aventi  le  caratteristiche  indicate  nell'articolo  12 e
denominati  nelle  altre valute aderenti, possono essere ridenominati
ai  sensi  dell'articolo  11,  quando lo Stato emittente la valuta di
denominazione  del  prestito  abbia  ridenominato  in euro il proprio
debito  pubblico,  gia'  denominato  nella  corrispondente  moneta ed
emesso a norma del proprio diritto nazionale.
    2.  Agli  strumenti  di  cui al presente articolo si applicano le
modalita'  di  ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente
decreto,  fatte  salve  le modifiche derivanti dalla differenza delle
valute originarie.

Articolo 14
       (Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti
                          non ridenominati)
    1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle
altre  valute  aderenti,  presenti  negli  strumenti  finanziari  non
ridenominati  durante  il  periodo  transitorio,  si  intendono  come
riferimenti  all'unita'  euro  con  un  numero  illimitato  di  cifre
decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della negoziazione,
del  servizio  finanziario,  del  trasferimento  dei  titoli  e della
rendicontazione,  in  una  quantita'  convenzionale corrispondente al
valore  nominale  originario,  nel  rispetto  del  piano di rimborso.
L'arrotondamento  al  centesimo  di  euro dovra' essere applicato, se
necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.

 Articolo 15
   (Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati)
    1.  A  partire  dal 1 gennaio 1999, l'euro puo' essere utilizzato
come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la
liquidazione  sui  mercati  regolamentati,  fermo  restando  che, nel
periodo  transitorio,  la  clientela,  pur conferendo ordini in euro,
puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.

Articolo 16
             (Adozione dell'euro quale moneta di conto)
    1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1999 le imprese possono ad ogni
effetto  adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A
decorrere dal 1 gennaio 2002 l'adozione dell'euro e' obbligatoria.
    2.  Quando l'euro e' utilizzato come moneta di conto, i documenti
contabili  obbligatori  a  rilevanza  esterna  riferiti  ad  una data
compresa  tra  il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere
ad  ogni  effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili
obbligatori  a  rilevanza  esterna  riferiti a date successive devono
essere redatti e pubblicati in euro.
    3.  Per  le  banche,  le  societa'  finanziarie,  le  imprese  di
assicurazione,   le   societa'   eminenti  gli  strumenti  finanziari
negoziati  sui  mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1,
comma  2,  lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58 e le rispettive imprese controllate, cosi' come definite dalle
norme  che  disciplinano  il  bilancio  consolidato,  la  facolta' di
redigere  e  pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili
obbligatori  a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo'
essere  esercitata  anche quando l'euro non e' utilizzato come moneta
di conto.
    4.  Nel  periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo
documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro,
tutti  i  documenti  riferiti  a quella data e a date successive sono
redatti   in   euro,  salvo  che  ricorrano  particolari  ragioni  da
illustrare nei documenti anzidetti.
    5.  I  dati  comparativi,  originariamente  espressi  in lire, da
includere  nei  documenti  contabili  obbligatori a rilevanza esterna
espressi  in  euro  sono  convertiti  in  euro  adottando il tasso di
conversione con la lira.
    6.  Il  saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei
valori di conto espressi in lire puo' essere imputato direttamente in
una riserva.
    7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti
in  euro  nel  periodo  transitorio  si applicano le disposizioni del
comma 8.
    8. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
    a)  il  quinto  comma  dell'articolo  2423  del  codice civile e'
sostituito  dal  seguente: "Il bilancio e' redatto in unita' di euro,
senza  cifre  decimali,  ad eccezione della nota integrativa che puo'
essere redatta in migliaia di euro.";
    b)  all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
e' aggiunto il seguente comma 6:
    "6.  Il  bilancio  consolidato puo' essere redatto in migliaia di
euro.";
    c)  il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87 e' sostituito dal seguente:
    "7.  Il  bilancio  e'  redatto  in  unita'  di  euro, senza cifre
decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta
in  migliaia  di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre
che  la  nota  integrativa  sia  redatta  in  migliaia di euro oppure
consentire  o  imporre  un  grado di sintesi maggiore delle migliaia,
sentita  la  Consob  per le societa' quotate. E' ammessa la tenuta di
una contabilita' plurimonetaria.";
    d) all'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
e' aggiunto il seguente comma 3:
    "3.  Il  bilancio  consolidato puo' essere redatto in migliaia di
euro.  Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il bilancio
consolidato  sia  redatto  in  migliaia  di  euro oppure consentire o
imporre  un  grado  di  sintesi  maggiore  delle migliaia, sentita la
Consob per le societa' quotate.";
    e)  il  comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Il  bilancio  e'  redatto  in  unita'  di  euro, senza cifre
decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta
in  migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo
6,  l'ISVAP  puo'  imporre  che  la  nota  integrativa sia redatta in
migliaia  di  euro  oppure  consentire  o imporre un grado di sintesi
maggiore  delle  migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate.
E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.";
    f) all'articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
e' aggiunto il seguente comma 6:
    "6.  Il  bilancio  consolidato puo' essere redatto in migliaia di
euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP puo'
imporre  che  il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro
oppure  consentire  o  imporre  un  grado  di  sintesi maggiore delle
migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate.";
    g)  alle  societa' quotate, diverse da quelle soggette alle norme
di  cui  alle lettere da c) ad f), la Consob puo' imporre che la nota
integrativa  del  bilancio  d'impresa e il bilancio consolidato siano
redatti  in  migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di
sintesi maggiore delle migliaia.
          NOTE ALL'ARTICOLO 16
              -  Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma
          2, lettere a)  e  b)  del  citato  decreto  legislativo  n.
          58/1998,   sono:      le   azioni   e   gli   altri  titoli
          rappresentativi di  capitale  di  rischio  negoziabili  sul
          mercato  dei capitali; le obbligazioni, i titoli di Stato e
          gli altri titoli di  debito  negoziabili  sul  mercato  dei
          capitali.
              -  Si  ritiene  opportuno  riportare il testo dell'art.
          2423, comma quinto, del codice civile:
              "2423. Struttura dello stato patrimoniale e  del  conto
          economico. - 5. Il bilancio deve essere redatto in lire".
              -  Il  decreto  legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca
          "Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e  83/349/CEE  in
          materia   societaria,   relative   ai   conti   annuali   e
          consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  26
          marzo 1990, n. 69"; si ritiene opportuno riportare il testo
          dell'art. 29:
              "29.  Redazione  del  bilancio  consolidato.  -  1.  Il
          bilancio  consolidato  e'  redatto   dagli   amministratori
          dell'impresa  controllante.  Esso e' costituito dallo stato
          patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
              2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  e  il risultato economico del
          complesso delle imprese  costituito  dalla  controllante  e
          dalle controllate.
              3.   Se   le   informazioni   richieste  da  specifiche
          disposizioni del presente decreto non  sono  sufficienti  a
          dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio
          deve  fornire le informazioni supplementari necessarie allo
          scopo.
              4. Se,  in  casi  eccezionali,  l'applicazione  di  una
          disposizione  degli  articoli seguenti e' incompatibile con
          la rappresentazione veritiera e corretta,  la  disposizione
          non  deve  essere  applicata.    La  nota  integrativa deve
          motivare  la   deroga   e   indicarne   l'influenza   sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e del risultato economico.
              5. Le modalita' di redazione dello stato patrimoniale e
          del   conto   economico  consolidati,  la  struttura  e  il
          contenuto degli stessi, nonche' i  criteri  di  valutazione
          non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se
          non in casi eccezionali.  La nota integrativa deve motivare
          la  deroga  e  indicarne l'influenza sulla rappresentazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico consolidati."
              - Si trascrive, per motivi di  opportunita',  il  testo
          del  comma  7 dell'art. 7 e dell'art. 30 del citato decreto
          legislativo n.  87/1992:
              "7. Il bilancio e' redatto in lire italiane. E' ammessa
          la tenuta di una contabilita' plurimonetaria."
              "30. Regole generali (Articoli 24 e 25 della  direttiva
          n.   83/349). - 1. Il bilancio consolidato e' redatto dagli
          enti creditizi e finanziari in base alle disposizioni della
          presente  sezione  e  agli  atti  di  cui  all'art.  5.  Si
          applicano  anche le disposizioni del capo II, sezioni I, II
          e   III,   salvi   gli   adeguamenti   necessari   per   il
          consolidamento dei conti.
              2.  I criteri di redazione del bilancio consolidato non
          possono essere modificati da  un  esercizio  all'altro.  In
          casi  eccezionali  sono  ammesse  deroghe a tale principio,
          purche' nella nota  integrativa  siano  spiegati  i  motivi
          della  deroga  e  la  sua  influenza sulla rappresentazione
          della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e  del
          risultato economico."
              - Si ritiene opportuno trascrivere il testo del comma 4
          dell'art.   9,   nonche'  l'art.  65,  del  citato  decreto
          legislativo n.  173/1997:
              "4. Il bilancio deve essere redatto in  lire  italiane.
          E'    consentita    la    tenuta    di   una   contabilita'
          plurimonetaria."
              "65. Criteri di redazione. - 1. Il bilancio consolidato
          e'   redatto  dagli  amministratori  dell'impresa  soggetta
          all'obbligo di redazione di cui  agli  articoli  58  e  60,
          secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto.  Esso e'
          costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico  e
          dalla nota integrativa.
              2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
          rappresentare  in  modo  veritiero e corretto la situazione
          patrimoniale e finanziaria e  il  risultato  economico  del
          complesso delle imprese del gruppo.
              3.   Se   le   informazioni   richieste  da  specifiche
          disposizioni del presente decreto non siano  sufficienti  a
          dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio
          deve  fornire le informazioni complementari necessarie allo
          scopo.
              4. Se,  in  casi  eccezionali,  l'applicazione  di  una
          disposizione del presente decreto risulti incompatibile con
          la  rappresentazione  veritiera e corretta, la disposizione
          non  deve  essere  applicata.  Nella  nota  integrativa  e'
          motivata   la   deroga   e   indicata   l'influenza   sulla
          rappresentazione   della    situazione    patrimoniale    e
          finanziaria e del risultato economico.
              5. Le modalita' di redazione del bilancio consolidato e
          i  criteri  di valutazione non possono essere modificati da
          un esercizio all'altro, se non in casi  eccezionali.  Nella
          nota   integrativa   e'   motivata  la  deroga  e  indicata
          l'influenza   sulla   rappresentazione   della   situazione
          patrimoniale e finanziaria e del risultato economico."

Art. 17
              Conversione in euro del capitale sociale

  1.  Le  societa'  con  azioni il cui valore nominale e' superiore a
lire  duecento,  che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma
5,   provvedono   a  convertirle  in  euro  applicando  il  tasso  di
conversione  ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto
stabilito  dall'articolo  5  del  Regolamento  (CE)  n.  1103/97.  In
alternativa,   le  medesime  societa'  possono  avvalersi  di  quanto
disposto al comma 6.
  2.  Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento
del  valore  nominale  delle  azioni  e del capitale sociale mediante
l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e
dei fondi speciali iscritti in bilancio.
  3.  Se  le  riserve  mancano  o  sono  insufficienti  e' consentito
troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata
al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.
  4.  Se  l'arrotondamento  avviene  per  difetto,  si  procede  alla
riduzione  del  valore  nominale  delle azioni e del capitale sociale
mediante accredito della riserva legale.
  5.  Le  operazioni  di  cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli
amministratori  in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile
e,  con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di
cui  al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile.
Nei  casi  indicati  ai  commi  3  e  4 non si applica il terzo comma
dell'articolo  2445  del  codice  civile.  I  verbali  delle predette
deliberazioni  vengono  depositati  e  iscritti a norma dell'articolo
2436 del codice civile. ((Per l'iscrizione nel registro delle imprese
le  delibere,  anche  se risultano da verbale non ricevuto da notaio,
non   sono  soggette  alla  omologazione  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo  2411  del  codice  civile.))  Al  notaio che riceve il
verbale  compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea
di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori
riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.
  6.   Le   societa'  con  azioni  che  attribuiscono  un  privilegio
commisurato  al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore
nominale   sia   pari  o  inferiore  a  lire  duecento  provvedono  a
convertirle  in euro, anche in deroga al comma 1, con non piu' di due
cifre  decimali.  A  tal  fine  e' ammessa una riduzione del capitale
sociale,  da  attuarsi  mediante  accredito della riserva legale, non
superiore   al   cinque   per  cento  del  relativo  ammontare;  alla
deliberazione   dell'assemblea   non   si   applica  il  terzo  comma
dell'articolo 2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione
delle  riserve,  in contropartita del capitale sociale, come prevista
nei  commi  2  e 4, nonche' l'acquisto delle azioni proprie in deroga
alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2357 del codice civile. Le
assemblee  speciali  deliberano  la conversione in prima e in seconda
convocazione  col  voto  favorevole di tante azioni che rappresentino
rispettivamente  almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in
circolazione;  in terza convocazione le assemblee speciali deliberano
la  conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci intervenuti.
  6-bis.  In  applicazione del principio di neutralita' sancito dalla
lettera  b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997,
n.   433,   le   deliberazioni   adottate  all'esclusivo  fine  delle
conversioni  di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di
registro e di bollo.
  7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai
sensi  del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui
titoli  non  opera  fino  a  quando  non  ricorrono  altre ragioni di
modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo
comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio
successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta.
  8.  Il  capitale  sociale  convertito  non  puo' essere inferiore a
centomila  euro  per le societa' per azioni e a diecimila euro per le
societa' a responsabilita' limitata.
  9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i
prezzi  unitari  in euro, con il numero di cifre decimali determinato
dalle societa di gestione del mercato.
  10.  Alle  quote  di societa' a responsabilita' limitata e societa'
cooperative  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei
commi precedenti. ((Le operazioni di conversione in euro del capitale
sociale  possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo
le stesse modalita' di cui al comma 5.))
  10-bis.  In  presenza  di  obbligazioni  convertibili in azioni, il
comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei
casi  previsti  dai commi 3 e 4, nonche' quando si modifica il valore
nominale    delle   obbligazioni   convertibili   a   seguito   della
ridenominazione  di  cui  agli  articoli  11,  12  e  13 del presente
decreto.

Articolo 18
   (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle
                     relative differenze cambio)
    1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci
d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso e
in corso al 31 dicembre 1998.
    2.  Gli  elementi  monetari  denominati  nelle  valute aderenti o
comunque  variabili  in  funzione  dell'andamento dei tassi di cambio
delle  valute  aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai
fini   della  determinazione  del  reddito  d'impresa,  applicando  i
rispettivi  tassi  di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5
del Regolamento (CE) n. 1103/97.
    3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono
incluse nel conto economico.
    4.  In  alternativa  a quanto disposto nel comma 3, le differenze
cambio  possono  essere  trattate  secondo quanto indicato ad uno dei
commi 5 e 6.
    5.  La  differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento
monetario  e'  ripartita  nell'esercizio  e  in  quelli successivi in
funzione  della  durata  residua  e  della  prevista  evoluzione  del
capitale  dell'elemento  considerato.  Se  l'elemento monetario viene
incassato,  pagato  o  ceduto,  la  differenza  cambio residua va per
intero  inclusa  nel  conto  economico  relativo al periodo nel quale
l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.
    6.   Le  differenze  cambio  sono  ripartite  in  quote  costanti
nell'esercizio e nei tre successivi.
    7.  Le  differenze  cambio  concorrono  alla  determinazione  del
reddito  d'impresa  nell'esercizio  in  cui  sono  iscritte nel conto
economico.
    8.  L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio
derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.
    9.  Al  numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427
del  codice  civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri
di  trattamento  utilizzati  ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare
complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi
iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
    10. Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua
ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
salvo quanto stabilito nei commi precedenti per gli elementi monetari
indicati nel comma 2.
          NOTE ALL'ARTICOLO 18
              -  Il  testo dell'art. 4 del citato Regolamento (CE) n.
          1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, viene di  seguito
          riportato, mentre per quanto concerne l'art. 5 del medesimo
          Regolamento si veda in nota all'art. 17:
              "1.   I   tassi   di   conversione  sono  adottati  con
          riferimento ad un euro espresso in  ciascuna  delle  monete
          nazionali  degli  stati  membri partecipanti. Tali tassi si
          compongono di sei cifre significative.
              2. I tassi di conversione  non  vengono  arrotondati  o
          troncati all'atto delle conversioni.
              3.  I  tassi  di  conversione vengono utilizzati per le
          conversioni  delle  unita'  euro  nelle  unita'   monetarie
          nazionali  e  viceversa.  Non  si  utilizzano tassi inversi
          derivati dai tassi di conversione.
              4. Gli importi  monetari  da  convertire  da  un'unita'
          monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in
          un  importo  monetario espresso in unita' euro, arrotondato
          almeno fino alla terza cifra decimale,  importo  che  viene
          successivamente   convertito  nell'altra  unita'  monetaria
          nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi
          di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati."
              - Si riporta il testo del seguente articolo del  codice
          civile:
              "Art.  2427.  Contenuto della nota integrativa. La nota
          integrativa deve indicare,  oltre  a  quanto  stabilito  da
          altre disposizioni:
              1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del
          bilancio,  nelle  rettifiche  di valore e nella conversione
          dei valori non espressi all'origine in moneta avente  corso
          legale nello Stato;
              2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
          ciascuna  voce:  il  costo;  le  precedenti  rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti  da  una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
          nell'esercizio; le rivalutazioni,  gli  ammortamenti  e  le
          svalutazioni  effettuati  nell'esercizio;  il  totale delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla chiusura dell'esercizio;
              3)  la  composizione delle voci "costi di impianto e di
          ampliamento,,  e  "costi  di  ricerca,  di  sviluppo  e  di
          pubblicita'",  nonche'  le  ragioni  dell'iscrizione  ed  i
          rispettivi criteri di ammortamento;
              4) le variazioni intervenute  nella  consistenza  delle
          altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i
          fondi   e   per   il   trattamento  di  fine  rapporto,  le
          utilizzazioni, e gli accantonamenti;
              5)    l'elenco    delle    partecipazioni,    possedute
          direttamente  o  per  tramite  di societa' fiduciaria o per
          interposta persona, in  imprese  controllate  e  collegate,
          indicando  per  ciascuna  la  denominazione,  la  sede,  il
          capitale, l'importo del  patrimonio  netto,  l'utile  o  la
          perdita  dell'ultimo  esercizio,  la  quota  posseduta e il
          valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
              6) distintamente per  ciascuna  voce,  l'ammontare  dei
          crediti  e  dei debiti di durata residua superiore a cinque
          anni, e dei debiti assistiti  da  garanzie  reali  su  beni
          sociali,  con  specifica  indicazione  della  natura  delle
          garanzie;
              7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi"
          e  "ratei  e  risconti passivi" e della voce "altri fondi''
          dello stato patrimoniale,  quando  il  loro  ammontare  sia
          apprezzabile,  nonche'  la  composizione  della voce "altre
          riserve";
              8)  l'ammontare   degli   oneri   finanziari   imputati
          nell'esercizio  ai  valori iscritti nell'attivo dello stato
          patrimoniale, distintamente per ogni voce;
              9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
          le notizie sulla composizione e natura di  tali  impegni  e
          dei  conti  d'ordine,  la  cui  conoscenza  sia  utile  per
          valutare la situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della
          societa',    specificando   quelli   relativi   a   imprese
          controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
          al controllo di queste ultime;
              10) se significativa, la ripartizione dei ricavi  delle
          vendite  e delle prestazioni secondo categorie di attivita'
          e secondo aree geografiche;
              11)  l'ammontare  dei   proventi   da   partecipazioni,
          indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi.
              12)  la  suddivisione  degli  interessi  ed altri oneri
          finanziari, indicati nell'art. 2425,  n.  17),  relativi  a
          prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
              13) la composizione delle voci "proventi straordinari,"
          e  "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro
          ammontare sia apprezzabile;
              14)  i  motivi  delle  rettifiche  di  valore  e  degli
          accantonamenti  eseguiti  esclusivamente in applicazione di
          norme  tributarie  ed  i  relativi  importi,  appositamente
          evidenziati   rispetto   all'ammontare   complessivo  delle
          rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
          voci del conto economico;
              15) il  numero  medio  dei  dipendenti,  ripartito  per
          categoria;
              16)    l'ammontare    dei   compensi   spettanti   agli
          amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per  ciascuna
          categoria;
              17)   il  numero  e  il  valore  nominale  di  ciascuna
          categoria di azioni della societa' e il numero e il  valore
          nominale  delle  nuove  azioni  della societa' sottoscritte
          durante l'esercizio;
              18)   le   azioni   di   godimento,   le   obbligazioni
          convertibili  in  azioni  e i titoli o valori simili emessi
          dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
          essi attribuiscono."
              - Il testo dell'art. 76, secondo comma, secondo periodo
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.   917 (Approvazione del testo unico delle imposte
          sui redditi), e' il seguente:
              "La conversione  in  lire  dei  saldi  di  conto  delle
          stabili  organizzazioni  all'estero  si effettua secondo il
          cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
          rispetto ai saldi di conto  dell'esercizio  precedente  non
          concorrono alla formazione del reddito."

 Articolo 19
                       (Bilancio consolidato)
    1.  Al  bilancio  consolidato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 18.

Articolo 20
             (Operatori economici diversi dalle imprese)
    1.  Agli  operatori economici diversi dalle imprese si applicano,
in  quanto  compatibili,  anche ai fini delle imposte sui redditi, le
regole  stabilite  ai  commi  1,  2,  4,  5  e  6  dell'articolo  16.
L'amministrazione  finanziaria,  entro centoventi giorni dall'entrata
in  vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di
propria competenza.


Articolo 21
      (Criteri d'integrazione delle operazioni e di trattamento
                  delle relative differenze cambio)
    1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci
d'impresa redatti dalle banche e dalle societa' finanziarie a partire
da  quelli  relativi  all'esercizio  chiuso o in corso al 31 dicembre
1998.
    2.  Le  attivita',  le  passivita' e le operazioni fuori bilancio
denominate  in  valute  aderenti  o  comunque  variabili  in funzione
dell'andamento dei tassi di campo delle valute aderenti sono tradotte
nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito
d'impresa,  applicando  i  rispettivi  tassi  di  conversione  e  nel
rispetto  degli  articoli  4  e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le
partecipazioni,  le  immobilizzazioni  materiali e quelle immateriali
che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a
pronti  o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di
conto,  anche  ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al
tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.
    3.  Le  differenze  cambio  rilevate  ai sensi del comma 2, primo
periodo,  sono  incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21,
comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.
    4.  In alternativa a quando disposto nel comma 3, alle differenze
cambio   relative  alle  immobilizzazioni  finanziarie,  materiali  e
immateriali  che  non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente
sul  mercato  a pronti o su quello a termine puo' essere riservato il
seguente trattamento:
    a)  le  differenze  cambio  inerenti  ai  titoli  di  debito,  se
positive,   sono   accreditate   direttamente   in  una  riserva  non
distribuibile specificamente costituita; se negative, sono addebitate
direttamente  alle  riserve  preesistenti,  ivi  compresa l'anzidetta
riserva  non  distribuibile.  Tali  differenze  vengono trasferite al
conto  economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o di
cessione  dei  rispettivi  titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli
successivi  in  misura corrispondente a frazioni computate in ragione
della durata residua di ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la
differenza cambio rimanente va inclusa per intero nel conto economico
dell'esercizio  nel quale la cessione avviene; 3) nel primo esercizio
e  nei  tre  successivi  in  quote  costanti  del  saldo  di tutte le
differenze;
    b)  le  differenze  cambio  relative  alle  partecipazioni,  alle
immobilizzazioni  materiali e a quelle immateriali, se positive, sono
accreditate  direttamente  in una riserva, specificamente costituita,
non   distribuibile   se  non  in  misura  corrispondente  ai  valori
realizzati   per   effetto   di   cessioni,   di  ammortamenti  o  di
svalutazioni,  se negative, sono addebitate direttamente alle riserve
preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile.
    5.  Le  differenze  cambio  concorrono  alla  determinazione  del
reddito  d'impresa  nell'esercizio  in  cui  sono  iscritte nel conto
economico  o,  limitatamente alle differenze indicate alla lettera b)
del  comma  4,  nell'esercizio  in  cui si considerano realizzate per
effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.
    6.   Nella  nota  integrativa  del  bilancio  sono  separatamente
illustrati  i  criteri  di  rilevazione  e di trattamento adottati ai
sensi  dei  commi  2,  3  e  4  del  presente  articolo,  l'ammontare
complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi
iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
          NOTE ALL'ARTICOLO 21
              - Il testo degli artt. 4 e  5  del  citato  Regolamento
          (CE) n. 1103/97 e' riportato in nota, rispettivamente, agli
          artt. 18 e 17.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 21, comma 3, del
          citato decreto legislativo n. 87/1992:
              "3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma  2,
          lettera   e),   la   differenza  tra  il  valore  corrente,
          determinato ai sensi dei commi precedenti,  degli  elementi
          dell'attivo   e  del  passivo  e  delle  operazioni  "fuori
          bilancio,, e il valore contabile degli  stessi  elementi  e
          operazioni e' inclusa nel conto economico a norma dell'art.
          14, comma 1, lettera b)."

Articolo 22
        (Organismi di investimento collettivo del risparmio)
    1.  Ai  documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli
OICR si applicano le disposizioni contenute:
    a)  nell'articolo  16, commi da 1 a 6, inclusa la facolta' di cui
al  comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si
applicano anche i commi 7 e 8;
    b)  nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1 gennaio 1999;
nella  relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di
gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6
dell'articolo 21.

 Articolo 23
                       (Bilancio consolidato)
    1.  Al  bilancio  consolidato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21.
    2.  Le  differenze  derivanti  dalla  conversione  del patrimonio
netto,  denominato  in  valute  aderenti,  delle  imprese controllate
incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.


Articolo 24
      (Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento
                  delle relative differenze cambio)
    1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci
d'impresa  redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli
relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
    2.  Gli  elementi  monetari  denominati  nelle  valute aderenti o
comunque  variabili  in  funzione  dell'andamento dei tassi di cambio
delle  valute  aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai
fini   della  determinazione  del  reddito  d'impresa,  applicando  i
rispettivi  tassi  di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5
del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli
elementi   non   monetari   inclusi   tra  gli  investimenti  di  cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
    3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono
incluse nel conto economico.
    4.  In  alternativa  a quanto disposto nel comma 3, le differenze
cambio,  ad  eccezione  di  quelle  riferite agli investimenti di cui
all'articolo  24  del  decreto  legislativo  26  maggio 1997, n. 173,
possono  essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e
6 dell'articolo 18.
    5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.
    6.   Nella   nota   integrativa   del  bilancio  sono  illustrati
separatamente  dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi
dei  commi  3  e  4,  l'ammontare complessivo delle differenze cambio
positive  e  negative  e  gli  importi iscritti nel conto economico e
nello stato patrimoniale.
    7.  Ai  fine  dell'indicazione  nella  nota integrativa di quanto
richiesto  dal  comma  7  dell'articolo 16 del decreto legislativo 26
maggio  1997,  n.173,  si  adotta in ogni caso il rispettivo tasso di
conversione.
          NOTE ALL'ARTICOLO 24
              - Per il testo degli artt. 4 e 5 del citato Regolamento
          (CE) n. 1103/97, si veda,  rispettivamente,  in  nota  agli
          artt. 18 e 17.
              -  Il testo dell'art. 24 e del comma 7 dell'art. 16 del
          citato decreto legislativo n. 173/1997,  viene  di  seguito
          riportato:
              "Art.  24.  Investimenti  a beneficio di assicurati dei
          rami vita i quali ne  sopportano  il  rischio  e  derivanti
          dalla  gestione  dei  fondi  pensione.  - 1. Sono riportati
          nella classe D.I dell'attivo gli  investimenti  relativi  a
          riserve   tecniche   afferenti   i   contratti   aventi  le
          caratteristiche indicate all'articolo 30, commi 1 e 2,  del
          decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  174. Nella nota
          integrativa  e'  riportata  la   composizione   dell'attivo
          patrimoniale relativamente alla globalita' dei contratti in
          essere  e  per  ciascuna  tipologia di prodotto, nonche' il
          valore   determinato  secondo  il  criterio  del  costo  di
          acquisizione di cui all'articolo 16  del  presente  decreto
          per ciascuna tipologia di investimento.
              2.  In  relazione  a  contratti  assicurativi dotati di
          peculiari  meccanismi  di   calcolo   del   rendimento   da
          attribuire   agli  assicurati,  relativi  a  prodotti  gia'
          diffusi  dalle  imprese  all'epoca  di  pubblicazione   del
          presente decreto, e' data facolta' all'ISVAP di autorizzare
          specifiche  soluzioni  contabili. Detta autorizzazione puo'
          riguardare anche contratti relativi  ai  medesimi  prodotti
          che  verranno  emessi  entro un periodo massimo di due anni
          dalla predetta data.
              3. Sono riportati nella  classe  D.II  dell'attivo  gli
          investimenti  derivanti  dalla gestione dei fondi pensione.
          Nella nota integrativa  sono  fornite  le  informazioni  di
          dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto."
              "Art.  16 - 7. Il valore corrente degli investimenti di
          cui alla classe C "investimenti"  dell'attivo,  determinato
          ai  sensi  dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere
          indicato nella nota integrativa a  decorrere  dal  bilancio
          relativo  all'esercizio  1998  salvo che per i terreni ed i
          fabbricati,  per  i   quali   va   indicato   a   decorrere
          dall'esercizio    2000.    Detto    obbligo    e'   imposto
          esclusivamente a fini di comparabilita' e trasparenza e non
          mira a modificare il trattamento fiscale delle  imprese  di
          assicurazione."

Articolo 25
                       (Bilancio consolidato)
    1.  Al  bilancio  consolidato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 24.
    2.  Le  differenze  derivanti  dalla  conversione  del patrimonio
netto,  denominato  in  valute  aderenti,  delle  imprese controllate
incluse  nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla
voce "Riserva di conversione".

Articolo 26
             (Adozione dell'euro quale moneta di conto)
    1.  Ai  fondi  pensione  si  applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni  contenute  nell'articolo 16, inclusa la facolta' di cui
al comma 3.

Articolo 27
              (Criteri di rilevazione delle operazioni)
    1.  Nei  documenti  contabili obbligatori a rilevanza esterna dei
fondi  pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre
1998,  le  attivita',  le  passivita'  e le operazioni fuori bilancio
denominate  in  valute  aderenti  o  comunque  variabili  in funzione
dell'andamento  dei  tassi  di  cambio  delle  valute  aderenti  sono
tradotte  nella  moneta  di  conto  applicando  i rispettivi tassi di
conversione  e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE)
n. 1103/97.
    2.  I  poteri  di  cui  all'articolo  17, comma 2, lettera g) del
decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e
integrazioni  sono  esercitati anche con riferimento all'introduzione
dell'euro;  i  predetti  poteri, per quanto riguarda gli elementi non
monetari, possono essere esercitati anche in deroga a quanto disposto
nel  comma  1 e, comunque, in conformita' con i principi del presente
decreto.
    3.  Alle forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 3 del
decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e
integrazioni,  si  applicano le disposizioni speciali previste per le
imprese all'interno delle quali esse sono istituite.
          NOTE ALL'ARTICOLO 27
              - Gli artt. 4  e  5  del  citato  Regolamento  (CE)  n.
          1103/97 sono riportati, rispettivamente, in nota agli artt.
          18 e 17.
              -  Il testo dell'art. 17, comma 2, lett. g) e dell'art.
          18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 124/1993, e'
          il seguente:
              "Art. 17 - 2. In conformita'  agli  indirizzi  generali
          del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, la
          commissione di cui all'articolo 16  esercita  la  vigilanza
          sui fondi pensione, ed in particolare:
              lett. a) - f) omissis)
              lett.  g) indica criteri omogenei per la determinazione
          del  valore  del  patrimonio  dei  fondi   e   della   loro
          redditivita';  fornisce  disposizioni  per  la tenuta delle
          scritture  contabili,  prevedendo:  il  modello  di   libro
          giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni
          di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni,
          nonche'  ogni  altra  operazione, gli eventuali altri libri
          contabili, il prospetto della composizione e del valore del
          patrimonio    del    fondo    pensione,    attraverso    la
          contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23
          marzo  1983,  n.  77, evidenziando le posizioni individuali
          degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione."
              "Art. 18 - Comma 3. Non sono tenute all'adeguamento  di
          cui  al  comma  1, secondo periodo, le forme pensionistiche
          complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
              a)  di  enti  pubblici anche economici che esercitano i
          controlli in materia di tutela del  risparmio,  in  materia
          valutaria o in materia assicurativa;
              b)  di  enti,  societa' o gruppi che sono sottoposti ai
          controlli in materia di esercizio della funzione creditizia
          e assicurativa;
              Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano  gli
          articoli  6,  16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la
          vigilanza e' esercitata, in conformita' ai criteri  dettati
          dall'art.  17,  dall'organismo  di  vigilanza competente in
          ragione dei  controlli  sul  soggetto  al  cui  interno  e'
          istituita la forma pensionistica medesima."

Art. 28
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))


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