“Decreto Euro” Dematerializzazione delle Azioni e Obbligazioni quotate alla Borsa Italiana. (Decreto Legge 24 giugno 1998 n. 213
- 20 Ottobre 2022
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- Categoria: Scripofilia
Con questo Decreto Legge gli strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli. Da quella data i passaggi di proprietà dei titoli avvengono attraverso scritture contabili. Le azioni e obbligazioni da quando non vengono più stampate sono diventati dei veri cimeli storici e hanno dato il via al collezionismo chiamato “Scripofilia”. Molti collezionisti sono specializzati nella raccolta per settori merceologici (Auto, Miniere, Energia, Banche, etc) e molti collezionano questi documenti come investimento alternativo, da qui il nome dello slogan “Investire nella Storia”.
DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213
Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.
note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1998 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 11/11/2015)
(GU n.157 del 08-07-1998 – Suppl. Ordinario n. 116)
Testo in vigore dal: 9-7-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n.
974/98 del 3 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la
funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta
unica conformemente al Trattato;
b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti
amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici
unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle
monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di
cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
c) "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente
fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro
partecipante e tra l'euro e l'ecu;
d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri
partecipanti, nonche' l'ecu;
e) "lira": la lira italiana;
f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunita' Europea, e
successive modifiche e integrazioni;
g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1
gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
h) "Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
i) "ridenominazione": la modifica dell'unita' nella quale e'
espresso l'importo di un debito in essere da un'unita' monetaria
nazionale all'unita' euro;
j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo
termine, emessi dal tesoro, nonche' i prestiti emessi dalle Ferrovie
dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
k) "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "societa' finanziaria": la societa' indicata nell'articolo 59,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87;
m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
n) "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il
bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e
rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari,
destinati al pubblico;
o) "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in
prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la
rilevazione delle operazioni di gestione;
p) "elementi monetari": le disponibilita' di denaro, le attivita'
e passivita' iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso
(dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il
diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di
denaro determinati o determinabili;
q) "attivita', passivita' e operazioni fuori bilancio": gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonche' le garanzie
rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di
compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;
r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i
fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le societa' di
investimento a capitale variabile;
s) "societa' di gestione accentrata": societa' avente le
caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
t) "societa' quotata": societa' emittente strumenti finanziari
negoziati sui mercati regolamentati italiani;
u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e
integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE ALLE PREMESSE
- L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio
della funzione legislativa puo' essere delegato al Governo
con determinazione di principi e criteri direttivi solo per
un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 17 dicembre 1997, n. 433, reca "Delega al
Governo per l'introduzione dell'EURO".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127, e'
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 reca
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- I Regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17
giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998,
sono relativi a talune disposizioni per l'introduzione
dell'EURO.
NOTE ALL'ARTICOLO 1
- Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17
giugno 1997, e' relativo a talune disposizioni per
l'introduzione dell'EURO.
- Il testo dell'art. 2, comma 12, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica", viene, di seguito, riportato:
"12. I mutui e i prestiti delle Ferrovie dello Stato
S.p.a., in essere alla data della trasformazione in
societa' per azioni, nonche' quelli contratti e da
contrarre, anche successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti
autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono
l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono
da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con
decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita'
per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui
da contrarre."
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett. b),
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante
"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia":
"1. Nel presente decreto legislativo l'espressione
a) omissis)
b) "banca,, indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;".
- Il testo dell'art. 59, comma 1, lett. b), del citato
decreto legislativo n. 385/1993, e' il seguente:
"1. Ai fini del presente capo:
a) omissis)
b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa'
che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita'
di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche
indicate dalla Banca d'Italia in conformita' delle delibere
del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1,
comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita'
finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima
lettera;".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, reca
"Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai
conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli
altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE,
relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei
documenti contabili delle succursali, stabilite in uno
Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
sede sociale fuori di tale Stato membro".
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/CEE
in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione), e' il seguente:
"1. (Ambito di applicazione) - Le disposizioni del
presente decreto si applicano alle imprese aventi sede
legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad
esercitare:
a) le assicurazioni e le operazioni nei rami indicati
nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
b) le assicurazioni nei rami indicati nel punto A)
dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
c) la riassicurazione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano
inoltre alle sedi secondarie:
a) di imprese aventi sede legale in uno stato terzo
rispetto all'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel
territorio della Repubblica le assicurazioni di cui alle
lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c)
del comma 1 del presente articolo;
b) di imprese aventi sede legale in uno stato membro
dell'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel
territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 2,
lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, e dagli articoli 4, comma 2, lettere a), b), e), f), e
6, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175."
Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 80 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52":
"80. Attivita' di gestione accentrata di strumenti
finanziari. - 1. L'attivita' di gestione accentrata di
strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e'
esercitata nella forma di societa' per azioni, anche senza
fine di lucro.
2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
esclusivo la prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli
dematerializzati in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse
possono svolgere attivita' connesse e strumentali.
3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina
con regolamento il capitale minimo della societa' e le
attivita' connesse e strumentali.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la
CONSOB, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella
societa'. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentite
la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di
onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando la
soglia partecipativa a tal fine rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni
rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati entri ventiquattro ore
dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e
alla societa' di gestione unitamente alla documentazione
attestante il possesso da parte degli acquirenti dei
requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai
sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si
applica l'articolo 14, commi 5 e 6.
9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
la societa' all'esercizio dell'attivita' di gestione
accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i
requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di
gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto
dall'articolo 81, comma 1.
10. Alle societa' di gestione accentrata di applicano
le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,
sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165".
- Il titolo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e' il seguente: "Disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera
v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421."
Articolo 2
(Parametri di indicizzazione)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di
cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la
cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello
sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge
7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti
giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento.
Detto tasso e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo
tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della
Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle
variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca
Centrale Europea che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile
al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di
variazioni e tipo di effetto.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri
finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione
dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi
parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati
venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.
3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa
ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli
strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri
sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre
arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i
cinquecento milioni.
4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o,
in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha
interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto e'
stato concluso.
5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall'accettazione
dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giorni,
determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza
economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso
degli arbitratori e' a carico delle parti. Per quanto non
diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile.
NOTE ALL'ARTICOLO 2
- L'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, recante
"Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico
sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei
biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile
1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso ufficiale
di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni", cosi'
recita:
"1. Le variazioni alla ragione normale dello sconto e
alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto
corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia sono
disposte, in relazione alle esigenze di controllo della
liquidita' del mercato, dal Governatore della Banca
d'Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
- Si trascrive il testo dell'art.1349 del codice
civile:
"1349. Determinazione dell'oggetto. - 1. Se la
determinazione della prestazione dedotta in contratto e'
deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero
rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere
con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del
terzo o se questa e' manifestamente iniqua o erronea, la
determinazione e' fatta dal giudice.
2. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo
non si puo' impugnare se non provando la sua mala fede. Se
manca la determinazione del terzo e le parti non si
accordano per sostituirlo, il contratto e' nullo.
3. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener
conto anche delle condizioni generali della produzione a
cui il contratto eventualmente abbia riferimento."
Articolo 3
(Calcoli intermedi)
1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici
diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo
monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in
euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con
almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi
in unita' di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente
espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'articolo 4.4 del
Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.
2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo
monetario da contabilizzare o da pagare e' possibile trattarlo, anche
elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi
indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non puo' comunque
essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d).
NOTA ALL'ARTICOLO 3
- Si trascrive il testo dell'art. 4.4 del citato
Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno
1997:
"4. Gli importi monetari da convertire da un'unita'
monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in
un importo monetario espresso in unita' euro, arrotondato
almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene
successivamente convertito nell'altra unita' monetaria
nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi
di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati."
Articolo 4
(Importi in lire contenuti in norme vigenti)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo in lire
contenuto in (( norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono
tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti )) non costituisce
autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre
convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi
in unita' di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente
espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
migliaia di lire.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
a) l'articolo 2327 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non
inferiore a centomila euro.
Il valore nominale delle azioni delle societa' di nuova
costituzione e' di un euro o suoi multipli.";
b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice
civile sono sostituiti dai seguenti: "La societa' deve costituirsi
con un capitale non inferiore a diecimila euro.
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di un euro.";
c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile
sono sostituiti dai seguenti: "Nelle societa' cooperative nessun
socio puo' avere una quota superiore a cinquantamila euro, ne' tante
azioni il cui valore nominale superi tale somma.
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere
inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione
non puo' essere superiore a cinquecento euro.";
d) il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a
due euro.";
e) il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere
inferiore a venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro.";
f) il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale
complessivo superi cinquantamila euro.";
g) il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, e' sostituito dal seguente:
"1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia
delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a
cinque milioni di euro";
h) il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, e' sostituito dal seguente:
"1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia
delle societa' di mutua assicurazione non possono essere
inferiori a:
a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del
punto A) della tabella allegata;
b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16
e 18 del punto A) della suddetta tabella;
c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della
suddetta tabella.".
(( h-bis) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, e' sostituito dal seguente:
"1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio
persona fisica puo' possedere, stabilito dal primo comma
dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con
legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo
elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle
cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e
lavoro, tale limite e' fissato in settantamila euro";
h-ter) l'articolo 2485 del codice civile e' sostituito dal
seguente:
"Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la
quota e' multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni
euro".))
3. Il comma 2 si applica fin dal 1 gennaio 1999 alle societa' che
si costituiscono con capitale espresso in euro.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo
2435 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il bilancio pubblicato in lire puo' essere pubblicato anche in
euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002
il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile e' abrogato.
((5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere
sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure
stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-bis. La Banca d'Italia puo' rilevare per ciascuna giornata
lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui
quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalita'
eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche
centrali.
5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate
ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei
commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui
le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.
5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni
altra disposizione incompatibile con il presente decreto
legislativo.))
Articolo 5
(Ridenominazione dei titoli di Stato in lire)
1. Il 1 gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato
denominati in lire, emessi a norma del diritto italiano e negoziabili
sui mercati regolamentati.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica puo' rideterminare con proprio decreto le caratteristiche
tecniche dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT) da emettere per
il rimborso dei crediti di imposta, in coerenza con la loro
denominazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Articolo 6
(Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella
valuta di uno Stato partecipante)
1. Il Tesoro puo' ridenominare i propri prestiti internazionali,
emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle altre valute
aderenti, qualora gli Stati emittenti le valute medesime abbiano
ridenominato in euro il loro debito pubblico, gia' denominato nella
rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.
Articolo 7
(Modalita' di ridenominazione)
1. La ridenominazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6
avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il
valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando
il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o
per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro,
per il numero di tagli minimi di cui e' composto il prestito.
2. Per i titoli emessi dal tesoro sul mercato interno, ai fini
della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo di prestito si
intende l'ammontare minimo acquisibile in sottoscrizione tramite gli
operatori abilitati a partecipare alle aste di collocamento.
3. Con riferimento ai titoli emessi e assegnati a fronte del
rimborso dei crediti d'imposta il taglio minimo e' quello previsto
dal relativo decreto di emissione.
4. Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti
come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per taglio minimo si intende il
taglio piu' basso in cui e' frazionato ciascun prestito secondo
quanto indicato nel prospetto di emissione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica disciplina con decreto gli aspetti connessi alla
ridenominazione in euro degli strumenti finanziari originati dalla
negoziazione separata di cedole e quote di capitale di titoli di
Stato (operazioni di stripping sui titoli di Stato).
5. I prestiti ridenominati sono costituiti da strumenti
finanziari di taglio e valore nominale unitario pari ad un centesimo
di euro.
NOTA ALL'ARTICOLO 7
- Per quanto concerne il testo dell'art. 2, comma 12,
della citata legge n. 662/1996, si veda in nota all'art. 1.
Articolo 8
(Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati)
1. Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al
servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in
contanti sono effettuati al controvalore in lire dell'importo
calcolato in euro.
2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto,
gli importi in lire riportati sul mantello e sul foglio cedole dei
titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono convertiti
in euro dal 1 gennaio 1999.
3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati
in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o
variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di
ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto,
comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero
di volte in cui detto valore nominale unitario e' contenuto nel
valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.
4. Il Ministro del tesoro determina con decreto gli adattamenti
delle cifre decimali da considerare per il calcolo degli interessi
dei titoli di Stato, al lordo e al netto delle relative imposte,
nonche' ogni altro aspetto tecnico che si renda opportuno adeguare a
seguito della ridenominazione dei prestiti.
5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita' di
vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro,
necessari a conseguire il lotto minimo di negoziazione dei titoli di
Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle societa' di gestione
dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali
commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita
praticato per tali operazioni e' quello registrato sui mercati
regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non
si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di
cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione
ufficiale disponibile.
Articolo 9
(Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile)
1. La conversione in euro del debito pubblico non negoziabile sui
mercati regolamentati sara' effettuata il 1 gennaio 2002.
2. A partire dal 1 gennaio 1999 sono emessi Buoni Postali
Fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino
ad esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono
essere acquistati presso gli sportelli postali Buoni Postali
Fruttiferi in lire.
Articolo 10
(Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi
da enti pubblici territoriali)
1. Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano
effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli
35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 hanno facolta' di
ridenominare in euro i relativi prestiti nei termini e con le
modalita' prescritti per gli strumenti finanziari privati, previsti
negli articoli 12 e 13 del presente decreto.
Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari
emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37
della predetta legge n. 724 del 1994, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica puo' apportare le
necessarie modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il
Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da
parte degli enti locali, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i
sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per
ciascun prestito.
NOTE ALL'ARTICOLO 10
- Il testo degli artt. 35 e 37 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica", e', rispettivamente, il seguente:
"35. Emissione di titoli obbligazionari da parte di
enti territoriali. - 1. Le province, i comuni e le unioni
di comuni, le citta' metropolitane e i comuni di cui agli
articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142,
le comunita' montane, i consorzi tra enti locali
territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di
prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al
finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta
ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16
maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della
legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere
prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte
corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e i
consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali
territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione
all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione
si intende negata qualora non sia espressamente concessa
entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel
predetto articolo 46 sara' a totale carico dell'ente
emittente.
2. L'emissione dei prestiti obbligazionari e'
subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli enti
locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a
consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione
di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie
come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di
disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. Nessun prestito puo' comunque essere emesso se dal
conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un
disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato
il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista
l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve
essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari
all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa
riferimento. Gli investimenti, ai quali e' finalizzato il
prestito obbligazionario, devono avere un valore di
mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare
del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari
emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli
effetti alla determinazione del limite di indebitamento
stabilito dalla normativa vigente per le rispettive
tipologie di enti emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non puo'
essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi
da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali
territoriali, la data di estinzione non puo' essere
successiva a quella in cui e' previsto lo scioglimento
dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla
fusione dei comuni prima della scadenza del termine di
dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici
derivanti dall'emissione del prestito e' trasferito al
nuovo ente.
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con
warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali.
6. Il prestito obbligazionario verra' collocato alla
pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con
cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a
tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di
imposta per i sottoscrittori del prestito non dovra' essere
superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo
dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese
precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non
vi fossero state emissioni della specie si fara'
riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul
mercato con vita residua piu' vicina a quella delle
obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli
obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili
in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere
ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti
creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta
del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi,
premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone
fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti
tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane
di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere
la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una
percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato
sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire
all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle
spese relative ad atti autorizzativi.
7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del
prestito deve indicare l'investimento da realizzare,
l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso
e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento
finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove
previsto, puo' essere effettuato esclusivamente con fondi
provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali
disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento
del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla
normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le
disposizioni che ne disciplinano l'attivita'. L'ente
emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito
obbligazionario con le modalita' di cui all'articolo 19
della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente
emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli
enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle
cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso
del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto.
L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei
titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso il
rilancio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo
3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del
prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione
in bilancio con impegno della regione a dare mandato al
tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E' vietata
ogni forma di garanzia a carico dello Stato; e' vietata
altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti
emessi da enti locali.
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in
quanto compatibili, le norme relative alla gestione
cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro
del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono
sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia,
che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla
richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi
dell'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui
mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e
possono essere riacquistati dall'ente emittente
esclusivamente con mezzi provenienti da economie di
bilancio.
10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30
giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le
caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonche' i
criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti
ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce
l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno
percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresi'
i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine
possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni
delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504."
"31: Indebitamento degli enti locali dissestati. - 1.
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2,
lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere
all'emissione di prestiti obbligazionari purche':
a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei
conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo
esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
b) abbiano interamente ripianato gli eventuali
disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo
di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali,
nonche gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a
carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da
assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti
consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al
penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del
prestito.
2. Per quanto non stabilito dal presente articolo
relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le
disposizioni recate dall'articolo 35.
3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle
condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti
all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9,
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per
l'applicazione del presente articolo non possono in ogni
caso interessare gli esercizi precedenti quello per il
quale e' stata approvata l'ipotesi di bilancio
riequilibrato."
- Il decreto del Ministro del Tesoro 5 luglio 1996, n.
420, contenente il Regolamento di disciplina delle
emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti
locali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
1996, n. 189.
Articolo 11
(Ridenominazione degli strumenti finanziari privati)
1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno
facolta' di ridenominare unilateralmente i propri strumenti
finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi
e con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
NOTA ALL'ARTICOLO 11
- Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma
2, lettere b) e d) del citato decreto legislativo n.
58/1998, sono le obbligazioni, i titoli di Stato e gli
altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali
e i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.
Articolo 12
(Modalita' di ridenominazione degli strumenti finanziari privati)
1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi
a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non
inferiore a un milione di lire, dalla fungibilita' e dalla
possibilita' di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le
regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si
applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.
2. La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 e'
effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito
regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca
d'Italia.
Articolo 13
(Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati
nella valuta di uno Stato partecipante)
1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto
italiano, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e
denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati
ai sensi dell'articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di
denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio
debito pubblico, gia' denominato nella corrispondente moneta ed
emesso a norma del proprio diritto nazionale.
2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le
modalita' di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente
decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle
valute originarie.
Articolo 14
(Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti
non ridenominati)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle
altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non
ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono come
riferimenti all'unita' euro con un numero illimitato di cifre
decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della negoziazione,
del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della
rendicontazione, in una quantita' convenzionale corrispondente al
valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso.
L'arrotondamento al centesimo di euro dovra' essere applicato, se
necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.
Articolo 15
(Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati)
1. A partire dal 1 gennaio 1999, l'euro puo' essere utilizzato
come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la
liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel
periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro,
puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.
Articolo 16
(Adozione dell'euro quale moneta di conto)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le imprese possono ad ogni
effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A
decorrere dal 1 gennaio 2002 l'adozione dell'euro e' obbligatoria.
2. Quando l'euro e' utilizzato come moneta di conto, i documenti
contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data
compresa tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere
ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili
obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono
essere redatti e pubblicati in euro.
3. Per le banche, le societa' finanziarie, le imprese di
assicurazione, le societa' eminenti gli strumenti finanziari
negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e le rispettive imprese controllate, cosi' come definite dalle
norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facolta' di
redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili
obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo'
essere esercitata anche quando l'euro non e' utilizzato come moneta
di conto.
4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo
documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro,
tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono
redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da
illustrare nei documenti anzidetti.
5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da
includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna
espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di
conversione con la lira.
6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei
valori di conto espressi in lire puo' essere imputato direttamente in
una riserva.
7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti
in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del
comma 8.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
a) il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile e'
sostituito dal seguente: "Il bilancio e' redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo'
essere redatta in migliaia di euro.";
b) all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
e' aggiunto il seguente comma 6:
"6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di
euro.";
c) il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87 e' sostituito dal seguente:
"7. Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre
decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta
in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre
che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure
consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia,
sentita la Consob per le societa' quotate. E' ammessa la tenuta di
una contabilita' plurimonetaria.";
d) all'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
e' aggiunto il seguente comma 3:
"3. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di
euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il bilancio
consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o
imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la
Consob per le societa' quotate.";
e) il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173 e' sostituito dal seguente:
"4. Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre
decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta
in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo
6, l'ISVAP puo' imporre che la nota integrativa sia redatta in
migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi
maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate.
E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.";
f) all'articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
e' aggiunto il seguente comma 6:
"6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di
euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP puo'
imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro
oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle
migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate.";
g) alle societa' quotate, diverse da quelle soggette alle norme
di cui alle lettere da c) ad f), la Consob puo' imporre che la nota
integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano
redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di
sintesi maggiore delle migliaia.
NOTE ALL'ARTICOLO 16
- Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma
2, lettere a) e b) del citato decreto legislativo n.
58/1998, sono: le azioni e gli altri titoli
rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul
mercato dei capitali; le obbligazioni, i titoli di Stato e
gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei
capitali.
- Si ritiene opportuno riportare il testo dell'art.
2423, comma quinto, del codice civile:
"2423. Struttura dello stato patrimoniale e del conto
economico. - 5. Il bilancio deve essere redatto in lire".
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca
"Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in
materia societaria, relative ai conti annuali e
consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26
marzo 1990, n. 69"; si ritiene opportuno riportare il testo
dell'art. 29:
"29. Redazione del bilancio consolidato. - 1. Il
bilancio consolidato e' redatto dagli amministratori
dell'impresa controllante. Esso e' costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del
complesso delle imprese costituito dalla controllante e
dalle controllate.
3. Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio
deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo
scopo.
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico.
5. Le modalita' di redazione dello stato patrimoniale e
del conto economico consolidati, la struttura e il
contenuto degli stessi, nonche' i criteri di valutazione
non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se
non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare
la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico consolidati."
- Si trascrive, per motivi di opportunita', il testo
del comma 7 dell'art. 7 e dell'art. 30 del citato decreto
legislativo n. 87/1992:
"7. Il bilancio e' redatto in lire italiane. E' ammessa
la tenuta di una contabilita' plurimonetaria."
"30. Regole generali (Articoli 24 e 25 della direttiva
n. 83/349). - 1. Il bilancio consolidato e' redatto dagli
enti creditizi e finanziari in base alle disposizioni della
presente sezione e agli atti di cui all'art. 5. Si
applicano anche le disposizioni del capo II, sezioni I, II
e III, salvi gli adeguamenti necessari per il
consolidamento dei conti.
2. I criteri di redazione del bilancio consolidato non
possono essere modificati da un esercizio all'altro. In
casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio,
purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi
della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del
risultato economico."
- Si ritiene opportuno trascrivere il testo del comma 4
dell'art. 9, nonche' l'art. 65, del citato decreto
legislativo n. 173/1997:
"4. Il bilancio deve essere redatto in lire italiane.
E' consentita la tenuta di una contabilita'
plurimonetaria."
"65. Criteri di redazione. - 1. Il bilancio consolidato
e' redatto dagli amministratori dell'impresa soggetta
all'obbligo di redazione di cui agli articoli 58 e 60,
secondo le disposizioni del presente decreto. Esso e'
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del
complesso delle imprese del gruppo.
3. Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni del presente decreto non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio
deve fornire le informazioni complementari necessarie allo
scopo.
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione del presente decreto risulti incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. Nella nota integrativa e'
motivata la deroga e indicata l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.
5. Le modalita' di redazione del bilancio consolidato e
i criteri di valutazione non possono essere modificati da
un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. Nella
nota integrativa e' motivata la deroga e indicata
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico."
Art. 17
Conversione in euro del capitale sociale
1. Le societa' con azioni il cui valore nominale e' superiore a
lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma
5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di
conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto
stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. In
alternativa, le medesime societa' possono avvalersi di quanto
disposto al comma 6.
2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento
del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante
l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e
dei fondi speciali iscritti in bilancio.
3. Se le riserve mancano o sono insufficienti e' consentito
troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata
al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.
4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla
riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale
mediante accredito della riserva legale.
5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli
amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile
e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di
cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile.
Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma
dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette
deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo
2436 del codice civile. ((Per l'iscrizione nel registro delle imprese
le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio,
non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma
dell'articolo 2411 del codice civile.)) Al notaio che riceve il
verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea
di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori
riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.
6. Le societa' con azioni che attribuiscono un privilegio
commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore
nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a
convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non piu' di due
cifre decimali. A tal fine e' ammessa una riduzione del capitale
sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non
superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla
deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma
dell'articolo 2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione
delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista
nei commi 2 e 4, nonche' l'acquisto delle azioni proprie in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile. Le
assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda
convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino
rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in
circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano
la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci intervenuti.
6-bis. In applicazione del principio di neutralita' sancito dalla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997,
n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle
conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di
registro e di bollo.
7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai
sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui
titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di
modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo
comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio
successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta.
8. Il capitale sociale convertito non puo' essere inferiore a
centomila euro per le societa' per azioni e a diecimila euro per le
societa' a responsabilita' limitata.
9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i
prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato
dalle societa di gestione del mercato.
10. Alle quote di societa' a responsabilita' limitata e societa'
cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei
commi precedenti. ((Le operazioni di conversione in euro del capitale
sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo
le stesse modalita' di cui al comma 5.))
10-bis. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il
comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei
casi previsti dai commi 3 e 4, nonche' quando si modifica il valore
nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della
ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente
decreto.
Articolo 18
(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle
relative differenze cambio)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci
d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso e
in corso al 31 dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o
comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio
delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai
fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i
rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5
del Regolamento (CE) n. 1103/97.
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono
incluse nel conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze
cambio possono essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei
commi 5 e 6.
5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento
monetario e' ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in
funzione della durata residua e della prevista evoluzione del
capitale dell'elemento considerato. Se l'elemento monetario viene
incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per
intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale
l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.
6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti
nell'esercizio e nei tre successivi.
7. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del
reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto
economico.
8. L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio
derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.
9. Al numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427
del codice civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri
di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare
complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi
iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
10. Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua
ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
salvo quanto stabilito nei commi precedenti per gli elementi monetari
indicati nel comma 2.
NOTE ALL'ARTICOLO 18
- Il testo dell'art. 4 del citato Regolamento (CE) n.
1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, viene di seguito
riportato, mentre per quanto concerne l'art. 5 del medesimo
Regolamento si veda in nota all'art. 17:
"1. I tassi di conversione sono adottati con
riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete
nazionali degli stati membri partecipanti. Tali tassi si
compongono di sei cifre significative.
2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o
troncati all'atto delle conversioni.
3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le
conversioni delle unita' euro nelle unita' monetarie
nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi
derivati dai tassi di conversione.
4. Gli importi monetari da convertire da un'unita'
monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in
un importo monetario espresso in unita' euro, arrotondato
almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene
successivamente convertito nell'altra unita' monetaria
nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi
di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati."
- Si riporta il testo del seguente articolo del codice
civile:
"Art. 2427. Contenuto della nota integrativa. La nota
integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del
bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione
dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso
legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di
ampliamento,, e "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'", nonche' le ragioni dell'iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i
fondi e per il trattamento di fine rapporto, le
utilizzazioni, e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona, in imprese controllate e collegate,
indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il
valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi"
e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi''
dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia
apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre
riserve";
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e
dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per
valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della
societa', specificando quelli relativi a imprese
controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita'
e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni,
indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi.
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri
finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a
prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci "proventi straordinari,"
e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro
ammontare sia apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie ed i relativi importi, appositamente
evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
voci del conto economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della societa' e il numero e il valore
nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte
durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
essi attribuiscono."
- Il testo dell'art. 76, secondo comma, secondo periodo
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), e' il seguente:
"La conversione in lire dei saldi di conto delle
stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il
cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito."
Articolo 19
(Bilancio consolidato)
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 18.
Articolo 20
(Operatori economici diversi dalle imprese)
1. Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano,
in quanto compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le
regole stabilite ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16.
L'amministrazione finanziaria, entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di
propria competenza.
Articolo 21
(Criteri d'integrazione delle operazioni e di trattamento
delle relative differenze cambio)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci
d'impresa redatti dalle banche e dalle societa' finanziarie a partire
da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre
1998.
2. Le attivita', le passivita' e le operazioni fuori bilancio
denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione
dell'andamento dei tassi di campo delle valute aderenti sono tradotte
nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito
d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel
rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le
partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali
che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a
pronti o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di
conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al
tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.
3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo
periodo, sono incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21,
comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.
4. In alternativa a quando disposto nel comma 3, alle differenze
cambio relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e
immateriali che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente
sul mercato a pronti o su quello a termine puo' essere riservato il
seguente trattamento:
a) le differenze cambio inerenti ai titoli di debito, se
positive, sono accreditate direttamente in una riserva non
distribuibile specificamente costituita; se negative, sono addebitate
direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta
riserva non distribuibile. Tali differenze vengono trasferite al
conto economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o di
cessione dei rispettivi titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli
successivi in misura corrispondente a frazioni computate in ragione
della durata residua di ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la
differenza cambio rimanente va inclusa per intero nel conto economico
dell'esercizio nel quale la cessione avviene; 3) nel primo esercizio
e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le
differenze;
b) le differenze cambio relative alle partecipazioni, alle
immobilizzazioni materiali e a quelle immateriali, se positive, sono
accreditate direttamente in una riserva, specificamente costituita,
non distribuibile se non in misura corrispondente ai valori
realizzati per effetto di cessioni, di ammortamenti o di
svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle riserve
preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile.
5. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del
reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto
economico o, limitatamente alle differenze indicate alla lettera b)
del comma 4, nell'esercizio in cui si considerano realizzate per
effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.
6. Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente
illustrati i criteri di rilevazione e di trattamento adottati ai
sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'ammontare
complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi
iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
NOTE ALL'ARTICOLO 21
- Il testo degli artt. 4 e 5 del citato Regolamento
(CE) n. 1103/97 e' riportato in nota, rispettivamente, agli
artt. 18 e 17.
- Si trascrive il testo dell'art. 21, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 87/1992:
"3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2,
lettera e), la differenza tra il valore corrente,
determinato ai sensi dei commi precedenti, degli elementi
dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori
bilancio,, e il valore contabile degli stessi elementi e
operazioni e' inclusa nel conto economico a norma dell'art.
14, comma 1, lettera b)."
Articolo 22
(Organismi di investimento collettivo del risparmio)
1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli
OICR si applicano le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facolta' di cui
al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si
applicano anche i commi 7 e 8;
b) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1 gennaio 1999;
nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di
gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6
dell'articolo 21.
Articolo 23
(Bilancio consolidato)
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio
netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate
incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.
Articolo 24
(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento
delle relative differenze cambio)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci
d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli
relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o
comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio
delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai
fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i
rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5
del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli
elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono
incluse nel conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze
cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e
6 dell'articolo 18.
5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.
6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati
separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi
dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio
positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e
nello stato patrimoniale.
7. Ai fine dell'indicazione nella nota integrativa di quanto
richiesto dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n.173, si adotta in ogni caso il rispettivo tasso di
conversione.
NOTE ALL'ARTICOLO 24
- Per il testo degli artt. 4 e 5 del citato Regolamento
(CE) n. 1103/97, si veda, rispettivamente, in nota agli
artt. 18 e 17.
- Il testo dell'art. 24 e del comma 7 dell'art. 16 del
citato decreto legislativo n. 173/1997, viene di seguito
riportato:
"Art. 24. Investimenti a beneficio di assicurati dei
rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti
dalla gestione dei fondi pensione. - 1. Sono riportati
nella classe D.I dell'attivo gli investimenti relativi a
riserve tecniche afferenti i contratti aventi le
caratteristiche indicate all'articolo 30, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. Nella nota
integrativa e' riportata la composizione dell'attivo
patrimoniale relativamente alla globalita' dei contratti in
essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonche' il
valore determinato secondo il criterio del costo di
acquisizione di cui all'articolo 16 del presente decreto
per ciascuna tipologia di investimento.
2. In relazione a contratti assicurativi dotati di
peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da
attribuire agli assicurati, relativi a prodotti gia'
diffusi dalle imprese all'epoca di pubblicazione del
presente decreto, e' data facolta' all'ISVAP di autorizzare
specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione puo'
riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti
che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni
dalla predetta data.
3. Sono riportati nella classe D.II dell'attivo gli
investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione.
Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di
dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto."
"Art. 16 - 7. Il valore corrente degli investimenti di
cui alla classe C "investimenti" dell'attivo, determinato
ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere
indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio
relativo all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i
fabbricati, per i quali va indicato a decorrere
dall'esercizio 2000. Detto obbligo e' imposto
esclusivamente a fini di comparabilita' e trasparenza e non
mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di
assicurazione."
Articolo 25
(Bilancio consolidato)
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 24.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio
netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate
incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla
voce "Riserva di conversione".
Articolo 26
(Adozione dell'euro quale moneta di conto)
1. Ai fondi pensione si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nell'articolo 16, inclusa la facolta' di cui
al comma 3.
Articolo 27
(Criteri di rilevazione delle operazioni)
1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei
fondi pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre
1998, le attivita', le passivita' e le operazioni fuori bilancio
denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione
dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono
tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di
conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE)
n. 1103/97.
2. I poteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e
integrazioni sono esercitati anche con riferimento all'introduzione
dell'euro; i predetti poteri, per quanto riguarda gli elementi non
monetari, possono essere esercitati anche in deroga a quanto disposto
nel comma 1 e, comunque, in conformita' con i principi del presente
decreto.
3. Alle forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 3 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e
integrazioni, si applicano le disposizioni speciali previste per le
imprese all'interno delle quali esse sono istituite.
NOTE ALL'ARTICOLO 27
- Gli artt. 4 e 5 del citato Regolamento (CE) n.
1103/97 sono riportati, rispettivamente, in nota agli artt.
18 e 17.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, lett. g) e dell'art.
18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 124/1993, e'
il seguente:
"Art. 17 - 2. In conformita' agli indirizzi generali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la
commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza
sui fondi pensione, ed in particolare:
lett. a) - f) omissis)
lett. g) indica criteri omogenei per la determinazione
del valore del patrimonio dei fondi e della loro
redditivita'; fornisce disposizioni per la tenuta delle
scritture contabili, prevedendo: il modello di libro
giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni
di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni,
nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri libri
contabili, il prospetto della composizione e del valore del
patrimonio del fondo pensione, attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23
marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali
degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione."
"Art. 18 - Comma 3. Non sono tenute all'adeguamento di
cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche
complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai
controlli in materia di esercizio della funzione creditizia
e assicurativa;
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli
articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la
vigilanza e' esercitata, in conformita' ai criteri dettati
dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in
ragione dei controlli sul soggetto al cui interno e'
istituita la forma pensionistica medesima."
Art. 28
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27))